Commento di carattere tecnico
Si premette che la Corte Costituzionale non è magistratura ma organo politico che fa una sola cosa: il controllo di legittimità tra il testo di una legge e il dettato costituzionale.
Essa non dirime casi, non decide se un vaccino è, o non è sperimentale.
Essa confronta solo il testo della legge inpugnata con la Costituzione e dichiara con la sua sentenza se quella legge impugnata è legittima e dunque rispetta quanto stabilito dalla Costituzione, oppure è illegittima, perchè si discosta dal testo costituzionale.
Questo è il solo e unico compito che ha la Corte Costituzionale. Qualsiasi altra richiesta è respinta poichè non di competenza della Corte.
ARTICOLO 32 COSTITUZIONE -
OBBLIGO VACCINALE
II comma: Nessuno può essere obbligato ad una cura SE NON PER LEGGE.
Ergo: lo stato può obbligare al vaccino e dato che lo stabilisce la Costituzione e la Consulta si occupa del controllo di legittimità, ovvero se la legge rispetta il dettato costituzionale, sinchè esisterà il secondo comma dell'articolo 32 la Consulta non potrà mai dichiarare illegittimo un obbligo vaccinale.
Quindi l'impugnazione dell'obbligo vaccinale è stato un grossolano errore, che un buon giurista non dovrebbe mai fare.
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Il terzo comma dell'articolo 32 recita che "La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.".
Questo è il comma che sancisce il principio di "autodeterminazione" e che consente il bilanciamento tra la volontà del soggetto e l'obbligo di Stato. Cioè la scelta personale.
Per realizzare questo diritto oltre al terzo comma dell'articolo 32 Cost., nel 2017, in seguito anche alla ratifica del Trattato di Oviedo, è stata emanata la Legge 219 "Consenso informato"... Mediante detto consenso informato (che non era quello che è stato fatto firmare durante le vaccinazioni covid), il soggetto può in piena libertà decidere di rifiutare una cura obbligata dallo stato.
Perchè occorre questo?
Lo Stato ha obbligo di preservare e difendere la salute pubblica e dunque emana delle leggi con cui impone cure e vaccini, poichè in questo modo non può essere accusato di non aver tutelato i propri cittadini.
Il cittadino che però decide di non obbedire a tale obbligo, può farlo, a patto che sottoscriva una dichiarazione di "libera scelta di rinuncia alla cura" (ecco perchè la legge sul consenso informato che si collega al terzo comma articolo 32 Cost. ) .
In questo modo il cittadino che ha rinunciato all'obbligo di cura o vaccino, qualora dovesse incorrere in quella malattia e conseguire danni biologici o incorrere in morte , non potrà (o chi per lui) chiedere risarcimento danni allo Stato, poichè la scelta di rischiare è stata una sua libera scelta, e nel consenso informato aveva trovato tutte le indicazioni ed i motivi per cui lo Stato gli chiedeva di vaccinarsi/curarsi.
Tutto ciò in diritto è definito " bilanciamento tra i diritti della collettività e diritti del singolo".
PERTANTO LA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELL'OBBLIGO VACCINALE ERA SBAGLIATA E NON POTEVA ESSERE ACCOLTA.
Così come era sbagliato proporre alla Consulta un dibattito sui benefici o non dei vaccini. Non è compito della consulta tale materia.
La domanda da proporre alla Consulta era: "L'ILLEGITTIMITA' DI NON AVER SOTTOPOSTO A CHI NON VOLEVA VACCINARSI LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO NEL QUALE IL SOGGETTO AVREBBE DICHIARATO LA PROPRIA VOLONTA' DI NON VACCINARSI ASSUMENDOSI LA RESPONSABILITA' DELLA SCELTA".
ARTICOLO 4 DIRITTO AL LAVORO - SOSPENSIONE
Doveva essere invocato il primo comma dell'articolo 4 che sostanzialmente sancisce che " il lavoro è un diritto e lo Stato deve rendere effettiva la sua realizzazione".
Tale citazione si collega al primo articolo della Costituzione "l'Italia e una Repubblica fondata sul lavoro".
Il lavoro è la realizzazione dell'essere umano e consente anche al cittadino di mantenersi.
Dunque se lo Stato (o chi per esso) supponeva che vi fosse un pericolo che potesse incorrere tra vaccinati e non vaccinati, aveva due alternative:
1) sospendere ma riconoscere un assegno alimentare che potesse sostituire la percezione della retribuzione del lavoratore dipendente o del reddito del lavoratore autonomo;
oppure
2) trasferire il lavoratore ad altro incarico corrispondendo il medesimo stipendio percepito dal lavoratore.
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Altre questioni , es. vaccino sperimentale, danni biologici, ecc., si possono dibattere nei Tribunali ordinari, in tre gradi di giudizio. NON IN CORTE COSTITUZIONALE.
La Corte di Cassazione organo supremo della Giustizia Civile e Penale ha anch'essa potere di abrogare e modificare le leggi.
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Il mio professore di Procedura Civile durante le lectio magistralis in aula soleva dire a noi studenti "il diritto non è un'opinione. Esso va conosciuto e ben usato. Fate una domanda sbagliata al giudice sbagliato e otterreto solo una risposta sbagliata".